Decreto Efficienza Energetica 102/2014 e novità Direttiva Europea 2023/1791
Scopri le novità del D.Lgs 102/2014 e della Direttiva UE 2023/1791. Obblighi di diagnosi energetica, scadenze e risparmio per imprese e PA.
Punti Chiave
- 1.Il D.Lgs 102/2014 regola le diagnosi energetiche e l'efficienza energetica.
- 2.Entro il 10 ottobre 2025 l'Italia deve recepire la nuova Direttiva 2023/1791.
- 3.Nuovi obblighi basati sul consumo energetico effettivo e non solo sulla dimensione aziendale.
- 4.Sanzioni fino a 40.000 euro per la mancata esecuzione della diagnosi energetica.
L'articolo analizza l'evoluzione del Decreto Legislativo 102/2014 alla luce della nuova Direttiva Europea 2023/1791. Vengono approfonditi gli obblighi di diagnosi energetica per le imprese, le nuove scadenze di recepimento fissate per ottobre 2025 e le strategie di efficientamento per la Pubblica Amministrazione e i condomini.
Efficienza Energetica: il Decreto Legislativo 102/2014 recepisce la Direttiva 2012/27/UE. Direttiva 2023/1791/UE in recepimento.
Analizziamo il decreto legislativo che promuove e regola l'efficienza energetica, le diagnosi energetica e il mercato dell'energia in Italia in attuazione della direttiva 2012/27/UE. Nel decreto vengono trattate diverse tematiche come le diagnosi energetiche (art. 8), la qualificazione e certificazione dei soggetti che potranno svolgerle (art. 12), vengono individuati degli obblighi molto stringenti per la riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione (art. 5).
Efficienza Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione
Il D.Lgs 102/2014 indica come obiettivo di risparmio la diminuzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di consumi di energia primaria entro il 2020 (art. 3). Nel decreto, si istituisce un Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15) finalizzato a finanziare interventi di efficienza energetica.
Il decreto affida delle responsabilità a soggetti istituzionali come l'ENEA, il ministero dello Sviluppo Economico e dell' Ambiente. ENEA ha il compito di elaborare una proposta di interventi a medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili. Viene inoltre istituita una cabina di regia, composta da diversi soggetti istituzionali, che dovrà occuparsi dell'efficienza energetica degli edifici della PA. Dovrà inoltre coordinare le politiche attivate dal fondo di finanziamento degli interventi di efficienza energetica istituito dal decreto stesso. Principale problematica di questo indirizzo è l'assenza di un soggetto con maggiore potere decisionale e rappresentanza rispetto agli altri.
Riqualificazione energetica del 3% della superficie degli edifici della PA
Nell'intervallo 2014-2020 la cabina di regia era stata incaricata di incentivare interventi in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. In alternativa, doveva essere garantito un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 pari ad almeno 0,04 Mtep.
Questo obiettivo è stato prolungato fino al 2030 con il Decreto Legislativo 73/2020. In particolare è stato mantenuto l’impegno annuale di riqualificare almeno il 3% della superficie coperta utile riscaldata rimuovendo l'opzione alternativa degli 0,04 Mtep.
L'indirizzo risulta molto stringente e si prevede l'efficientamento energetico di migliaia di edifici pubblici. Sono inclusi nel programma di riqualificazione anche i piccoli immobili (con una superficie superiore a 250 mq).
Per raggiungere questi obiettivi, particolarmente difficili per come sono stati gestiti e realizzati fino ad oggi gli edifici della PA, il decreto incentiva lo strumento del finanziamento tramite terzi, i contratti di rendimento energetico e l'ausilio delle società ESCo.
Il decreto rafforza in particolare lo strumento dei certificati bianchi TEE che tuttavia, negli anni passati, sono stati utilizzati soprattutto per l'efficientamento energetico delle grandi imprese e non degli immobili civili.
Diagnosi Energetica
L'articolo 8 del decreto tratta della diagnosi energetica.
Le grandi imprese (è definita così quella che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, dovranno far eseguire una diagnosi energetica da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici.
Dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche potranno essere effettuate solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (Esco) o UNI CEI 11339 (EGE – Esperti in Gestione dell’Energia Certificati). In caso di mancata esecuzione della diagnosi energetica, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 4.000 a 40.000 euro. Se la diagnosi viene effettuata in modo non conforme alle prescrizioni dell'articolo 8, si applica una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. Il pagamento della sanzione non esime l'impresa dall'obbligo di effettuare la diagnosi energetica e di comunicare i risultati alle autorità competenti.
Esenzioni
Le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 sono esentate dall'obbligo di effettuare la diagnosi energetica, a condizione che tali sistemi includano una diagnosi energetica conforme ai requisiti del decreto.
Per maggiori informazioni leggi il nostro approfondimento: diagnosi energetica obbligatoria per le imprese.
La banca dati
L'ENEA ha il compito di istituire e gestire una banca dati contenente le informazioni relative alle diagnosi energetiche effettuate dalle imprese soggette all'obbligo, come previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 102/2014. Questa banca dati è accessibile attraverso il portale dedicato "Audit 102".
Dal 2016 l'ENEA pubblica annualmente il Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica, che analizza lo stato e l'evoluzione delle misure per l'efficienza energetica a livello nazionale. Questo rapporto include dati sulle diagnosi energetiche, fornendo una panoramica dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate.
Per quanto riguarda i controlli sulle diagnosi energetiche, l'ENEA effettua verifiche su tutte le diagnosi realizzate da auditor interni all'impresa. Questo implica che le aziende che utilizzano auditor interni sono soggette a un controllo del 100% delle loro diagnosi. Al contrario, le diagnosi effettuate da soggetti esterni certificati possono essere soggette a controlli a campione, riducendo la probabilità di verifica per l'azienda.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Viene favorito l'utilizzo di sistemi di misurazione e di contatori intelligenti, il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi (art. 9). Il Decreto Legislativo 73/2020 ha introdotto importanti aggiornamenti riguardanti la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, modificando il precedente Decreto Legislativo 102/2014.
Ecco le principali novità:
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
- Contatori leggibili da remoto: A partire dal 25 ottobre 2020, tutti i nuovi contatori e sotto-contatori installati devono essere leggibili da remoto per consentire una rilevazione più precisa e tempestiva dei consumi. I dispositivi esistenti non leggibili da remoto devono essere adeguati o sostituiti entro il 1° gennaio 2027, salvo che ciò non sia efficiente in termini di costi. (art. 9, comma 5-bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020).
- Frequenza delle informazioni di consumo: Con l'installazione di contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni basate sui consumi effettivi devono essere fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi, se richiesto, o almeno due volte l'anno negli altri casi. (art. 9, comma 6 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020).
Obbligo di contatori individuali nei condomini
E' importante segnalare che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, a meno della possibilità di derogare, è stato dato l’obbligo di installare entro il 31 dicembre 2016 i contatori individuali per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare. Le sanzioni per i condomini inadempienti arrivano a 2500 euro.
Bollette con informazioni comprensibili
In merito alla fatturazione dei consumi di gas ed elettricità, il decreto prescrive alle società fornitrici di emettere delle fatture con delle informazioni precise e fondate sul consumo effettivo di energia.
Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, prevede che ACCREDIA, in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e altri enti competenti, elabori schemi di certificazione e accreditamento per:
- Società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339;
- Organizzazioni con sistemi di gestione dell'energia certificati secondo la norma ISO 50001;
- Auditor energetici certificati.
La nuova versione della norma UNI CEI 11339:2023, pubblicata nel novembre 2023, aggiorna i requisiti per la certificazione degli EGE, allineandoli alle attuali esigenze legislative e di mercato.
Definizioni
All'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, sono fornite le seguenti definizioni:
- Auditor energetico: figura coincidente con l'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato, che esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247.
- Contratto di rendimento energetico (EPC): è un contratto tra chi riceve e chi offre dei lavori o dei servizi che vengono pagati in funzione del miglioramento dell'efficienza energetica. Tale miglioramento viene verificato e monitorato durante l'intera durata del contratto, in cui gli investimenti sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.
- Energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile.
- Grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
- Superficie coperta utile totale: superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni.
La nuova Direttiva Europea 2023/1791
La Direttiva (UE) 2023/1791 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (L 231, 20.9.2023), aggiorna e sostituisce la precedente Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La sua finalità principale è accelerare la riduzione dei consumi energetici nell’Unione Europea, rafforzando al contempo la sicurezza energetica e contribuendo agli obiettivi climatici del Green Deal europeo.
L’articolo 27 stabilisce che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 ottobre 2025. Il mancato recepimento comporta obblighi di notifica alla Commissione e potenziali procedure di infrazione.
Inoltre, gli Stati devono presentare piani nazionali per l’efficienza energetica (articolo 15), aggiornati periodicamente, che illustrino le strategie per raggiungere gli obiettivi vincolanti, le misure adottate e i risultati attesi.
Settori chiave di intervento
La direttiva individua diversi ambiti prioritari:
1. Edilizia (Articoli 7-9)
- Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati.
- Introduzione di requisiti minimi di prestazione energetica e incentivi alla ristrutturazione.
2. Industria (Articoli 8-11)
- Obbligo per le imprese grandi e energivore di eseguire diagnosi energetiche quadriennali.
- Promozione di sistemi di gestione dell’energia, conformi a standard come ISO 50001.
3. Trasporti (Articolo 12)
- Adozione di misure per ridurre i consumi energetici nei trasporti pubblici e privati.
- Incentivi per veicoli a basse emissioni e infrastrutture efficienti.
4. Servizi energetici (Articolo 14)
- Sostegno a contratti di rendimento energetico e servizi di efficienza per PMI e grandi consumatori.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione: nuove prospettive
La nuova direttiva rafforza gli obblighi già previsti dalla Direttiva 2012/27/UE e rende i sistemi di gestione dell'energia un aspetto fondamentale:
- Le grandi imprese e le imprese energivore devono effettuare diagnosi energetiche ogni 4 anni (Art. 8, 2023/1791).
- L’art. 10 della direttiva richiede l’adozione di sistemi di gestione energetica (EMS) conformi a standard internazionali, come ISO 50001, dove appropriato.
- Rispetto alla precedente direttiva, la 2023/1791 enfatizza l’integrazione tra diagnosi e gestione continua dell’energia.
- Si parla di monitoraggio continuo: non basta indicare interventi possibili; le aziende devono prevedere modalità di verifica dei risparmi effettivi.
- È necessario prevedere audit interni periodici, oltre alle diagnosi quadriennali, per mantenere aggiornato il sistema di gestione.
Il modo migliore per seguire questi aspetti è prevedere un servizio di Energy Management per controllare e ottimizzare la gestione energetica dell'immobile nel tempo.
Implicazioni per l'Italia
L’Italia ha tempo fino al 10 ottobre 2025 per recepire la direttiva. Ciò comporta:
- Aggiornamento del D.Lgs. 102/2014 e correlati decreti sull’efficienza energetica.
- Redazione di piani nazionali per l’efficienza energetica conformi alle linee guida UE.
- Adeguamento degli obblighi per le imprese energivore, le diagnosi energetiche e i sistemi di gestione energetica.
Il recepimento sarà cruciale per garantire la conformità alle norme europee e per accedere a finanziamenti e incentivi legati all’efficienza energetica.
Domande Frequenti
Chi è obbligato a fare la diagnosi energetica?
Oltre alle grandi imprese, la nuova normativa estende l'obbligo a tutte le aziende con consumi energetici elevati, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Quali sono le scadenze per il recepimento della Direttiva 2023/1791?
Gli Stati membri, inclusa l'Italia, devono recepire le nuove disposizioni entro il 10 ottobre 2025 per accelerare il Green Deal europeo.
Cosa rischia chi non effettua la diagnosi energetica?
Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da 4.000 a 40.000 euro, ma il pagamento non esenta dall'obbligo di eseguire comunque la diagnosi energetica.






