Conto Termico: come funziona, vantaggi e prospettive
Scopri come funziona il Conto Termico nel 2026. Guida su incentivi GSE per pompe di calore, biomasse e solare termico. Risparmia fino al 100% con le novità 3.0.
Punti Chiave
- 1.Rimborso diretto in conto capitale per interventi di efficienza energetica, in un'unica soluzione per incetivi minori di 15.000 €
- 2.Incentivi fino al 65% per i privati e fino al 100% per la Pubblica Amministrazione
- 3.Conto Termico 3.0: tra le novità l'inclusione del fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnine di ricarica
- 4.Obbligo di Diagnosi Energetica e APE per interventi complessi
- 5.Accesso semplificato per i prodotti presenti nel Catalogo GSE
Guida aggiornata al 2026 sul Conto Termico gestito dal GSE. L'articolo esplora le modalità di accesso per privati, PA, ETS e Comunità Energetiche, evidenziando il passaggio al Conto Termico 3.0 che premia l'elettrificazione dei consumi. Focus su requisiti tecnici, importanza della diagnosi energetica e calcolo degli incentivi per pompe di calore, biomasse e solare termico.
Negli ultimi anni l'efficienza energetica è diventata una delle priorità strategiche sia a livello nazionale che europeo. Ad oggi il Conto Termico rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la transizione energetica allo scopo di efficientare il proprio immobile. In questo articolo vedremo come usufruire del Conto Termico 2.0 e cosà cambierà con il Conto Termico 3.0.
Cos’è il Conto Termico 2.0
Introdotto con il DM 16 febbraio 2016 e gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici), il Conto Termico 2.0 è l’evoluzione del meccanismo incentivante già attivo dal 2013 (DM 28/12/2012). Rispetto al Conto Termico 1.0 sono stati ampliati i soggetti ammessi e gli interventi migliorativi prevedendo in determinati casi procedure di accesso più snelle.
È uno strumento di finanziamento in conto capitale, ossia rimborsa direttamente le spese degli interventi migliorativi per la percentuale di incentivo previsto e nei limiti dei massimali.
Dal 2016 ad oggi il Conto Termico ha sostenuto migliaia di interventi su tutto il territorio nazionale, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei consumi energetici. Tuttavia, nonostante la validità dello strumento, la sua diffusione è ancora inferiore alle potenzialità reali.
I beneficiari sono sia i soggetti privati (persone fisiche, imprese, condomini), sia la Pubblica Amministrazione.
Per ottenere l’incentivo occorre dimostrare che l’appartamento sia accatastato e dotato di un impianto di riscaldamento. Il GSE specifica infatti che è opportuno fotografare l’impianto da sostituire finché è installato mostrando il numero di serie o qualunque altro codice identificativo dell’impianto.
Il sito di riferimento per la presentazione delle pratiche Conto Termico è il Portaltermico.
Tutti i soggetti ammissibili possono fare richiesta di incentivo al GSE direttamente o delegando un tecnico (soggetto delegato). Ove gli interventi siano stati realizzati nel quadro di un contratto di prestazione energetica (EPC), sarà la ESCo titolare del Contratto a richiedere l’incentivo.
I soggetti ammessi e le modalità di accesso
I soggetti che possono richiedere gli incentivi sono:
- Le Pubbliche Amministrazioni: le società a patrimonio interamente pubblico, gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali;
- I soggetti privati: in questi casi l’incentivo può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO. In questo caso è necessario essere il o i proprietari dell’immobile (Soggetto Ammesso) o un affittuario (Soggetto Ammesso Equiparato) avendo il consenso del proprietario.
Nel caso di ESCO, le Pubbliche Amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica mentre i soggetti privati dovranno sottoscrivere un contratto di servizio energia.
L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:
- Accesso Diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. È previsto un iter semplificato per i generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2 nel caso di componenti contenuti nel Catalogo GSE.
- Accesso su Prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto. È possibile prenotare l'incentivo prima ancora che l'intervento sia realizzato e ricevere un acconto all'avvio dei lavori. Il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto invece alla conclusione dei lavori, in analogia con la modalità in Accesso Diretto.
Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei procedimenti amministrativi regolati dalla Legge 241/90.

Il Catalogo GSE per il Conto Termico
Il Catalogo del GSE per il Conto Termico comprende tutte le marche e i modelli degli impianti termici che rientrano nel Conto Termico come apparecchi pre-qualificati domestici. Il GSE pubblica il Catalogo aggiornato ogni 6 mesi considerando anche l’evoluzione della normativa tecnica.
Di seguito i link ai cataloghi del GSE per tipologia di impianto:
- Pompe di calore (aerotermiche, geotermiche, idrotermiche)
- Generatori a biomassa (stufe, termocamini, caldaie)
- Collettori solari (piani, sottovuoto, factory made, a concentrazione)
- Scaldacqua a pompa di calore
- Sistemi ibridi a pompa di calore con caldaia a condensazione integrata
Scegliere un impianto pre-qualificato dal GSE permette l’uso di un iter semplificato in quanto già certificati come idonei all’incentivo. Di seguito una tabella presa dal GSE con le differenze tra l'istruttoria semplificata e standard.

Se però un impianto non è presente nel catalogo NON vuol dire che non può rientrare nel Conto Termico 2.0, l’importante è che rispetti tutti i requisiti richiesti per l’accesso agli incentivi.
Qui inoltre trovate la Guida del Catalogo GSE per i produttori degli apparecchi domestici.
L’importanza della Diagnosi Energetica nel Conto Termico
La Diagnosi Energetica per il Conto Termico risulta un documento fondamentale e obbligatorio per molti interventi per poter accedere all’incentivo. All’interno del decreto Conto Termico è riportato:
“Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione, nonché devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.”
Questo fa capire quanto la Diagnosi Energetica sia importante per il Conto Termico in quanto permette un’analisi energetica degli interventi e il calcolo delle potenze termiche realmente necessarie. E' possibile così avere un’analisi della riduzione dei consumi ottimizzato portando a un risparmio concreto in bolletta.
Le spese per la diagnosi e la certificazione energetica, quando obbligatorie, sono incentivate:
- Al 50% per i soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali
- Al 100% per gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, su strutture ospedaliere pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o ricovero del Servizio Sanitario Nazionale.
Il costo incentivabile è già indicato dal GSE secondo le superfici e le destinazioni d’uso.

Nei casi in cui la Diagnosi Energetica (DE) e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) non siano obbligatori, le spese professionali possono rientrare nelle spese ammissibili per la progettazione dell'intervento. In poche parole se obbligatori hanno un proprio massimale calcolato come da tabella sopra, altrimenti possono essere inseriti all’interno del massimale degli interventi.
La DE e l’APE devono seguire le vigenti disposizioni nazionali o regionali:
- le diagnosi energetiche dovranno essere redatte, preferibilmente, nel rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno inoltre seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 102/2014;
- gli APE devono essere conformi al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso.
Novità del Conto Termico 3.0
Con il Conto Termico 3.0 saranno presenti numerose novità includendo nuovi interventi e aumentando in casi specifici i contributi arrivando anche al 100% delle spese ammissibili. Di seguito un elenco delle principali novità per punti:
- Estensione dei soggetti ammessi: Enti del terzo settore (senza fini di lucro) e Configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche (CER);
- Inserimento dell’intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici (se installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche);
- Esclusione dell’intervento di sostituzione dell’impianto termico con caldaie a condensazione;
- Accesso agli incentivi anche per gli edifici non residenziali privati
- Aggiornamento dei massimali di spesa per adeguarli ai prezzi di mercato.
- Aumento del contributo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati:
- su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti;
- sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico;
- su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal D.L. n. 104/2020.
Vuoi leggere il nostro articolo sul Conto Termico 3.0? trovi qui in dettaglio le novità e le regole applicative:
Il Conto Termico 3.0: nuove opportunità per l'efficienza energetica
Il Conto Termico 2.0 per i Privati e la Pubblica Amministrazione
Le regole applicative e gli interventi ammessi cambiano a seconda se l’incentivo è destinato ai privati (compreso Condomini e Imprese) o alla Pubblica Amministrazione.
Facciamo un po' di chiarezza!
Vai all'articolo Conto Termico per i Condomini, i Privati e le Imprese
Vai all'articolo Conto Termico per la Pubblica Amministrazione
Domande Frequenti
Chi può richiedere il Conto Termico nel 2026?
Possono richiederlo soggetti privati (persone fisiche, imprese, condomini), la Pubblica Amministrazione, gli ETS (Enti del Terzo Settore) e le Comunità Energetiche.
Qual è la differenza tra Conto Termico 2.0 e 3.0?
Le differenze sono numerose, una di queste è che il 3.0 estende i soggetti ammessi alle Comunità Energetiche e include incentivi per il fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnine di ricarica, escludendo le caldaie a condensazione.
Il Conto Termico è cumulabile con altre detrazioni?
No, il Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni fiscali (come l'Ecobonus) per le stesse spese sostenute. ma è compatibile con altre detrazioni nel caso in cui ci siano importi non incentivati con il CT 3.0. e che tali spese siano ben differenziate e fatturate separatamente.






